maltrattamento di animali

Petizione per una nuova legge contro il maltrattamento di animali

“La crudeltà sugli animali è il tirocinio della crudeltà sugli uomini” Orazio

PETIZIONE PER UNA NUOVA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

I SOTTOSCRITTI CITTADINI, CONSIDERATO CHE:

Sono sempre più numerosi i casi di maltrattamento di animali: gatti squartati, bastonati, trucidati, cani bolliti vivi, impallinati o abbandonati, cavalli infilzati, canili lager gestiti dalla malavita o da individui senza scrupoli
Oggi in Italia chi maltratta, uccide, sevizia, tortura o abbandona un animale rischia una semplice contravvenzione

In Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti ed altri Paesi europei il maltrattamento di animali è punito con pene molto più severe

La violenza è, in assoluto, una cosa spaventosa: soprattutto se rivolta a chi non può difendersi
CHIEDONO

AL GOVERNO ITALIANO DI APPROVARE LA PROPOSTA DI LEGGE di modifica dell’art. 727 del Codice Penale “Maltrattamento di animali” affinché chi incrudelisce verso gli animali o li sottopone a sevizie o li abbandona venga punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 Euro.

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

“Chiunque incrudelisce verso animali domestici o addomesticati o tenuti in cattività o li sottopone a strazio o sevizie, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 10.000,00: in questi casi la condanna comporta la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la pena è aumentata fino al triplo, e la condanna comporta l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo”.

ART. 2

“Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 500,00.

La condanna comporta la sospensione per almeno un anno della licenza inerente l’attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività svolta”.

ART. 3

“Qualora i fatti previsti negli artt. 1 e 2 siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno ventiquattro mesi”.

ART. 4

“Chiunque commette i fatti previsti agli artt. 1, 2 e 3, per colpa è punito con la reclusione fino a nove mesi e con la multa fino a € 500,00”.

ART. 5

“L’art. 727 del Codice Penale è abrogato all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, così come qualsiasi altra disposizione incompatibile”.

(*) Se non desidera ricevere informazioni sulle nostre attività barri con una X la casella a destra, dopo la firma. Ricordiamo che, ai sensi della Legge 675/96, le informazioni fornite saranno trattate elettronicamente solo per le finalità degli Animalisti Italiani-PeTA. Si potrà in ogni momento rivolgersi agli Animalisti Italiani per consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati.

Modulo da restituire a: ANIMALISTI ITALIANI-PeTA – Via degli Ontani 32 – 00172 ROMA